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10 Oct

Nella Decisione 5A_122/2024 del 2 aprile 2024, il Tribunale Federale si è chinato sulla legittimazione del creditore nell’ambito di un reclamo contro un decreto di fallimento promosso su istanza del debitore ai sensi dell’art. 191 LEF. L’Alta corte ha confermato la prassi vodese di riconoscere la qualità di ricorrente al creditore interpretando l’art. 191 LEF alla luce della revisione del diritto esecutivo entrata in vigore nel 2014. Questa ha infatti rafforzato la posizione dei creditori nell’ambito della procedura concordataria e delle trattative private per l’appuramento bonale dei debiti, permettendo loro di impugnare le decisioni del giudice mediante reclamo. Il TF ha in sintesi voluto tutelare il creditore da abusi di diritto del debitore.


TF 5A_122/2024 del 2.04.24


Avv. Patrick Fini