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18 Oct

Nella Decisione 4A_500/2023 dell’11 aprile 2024, il TF si è occupato del caso in cui un locatore ha rescisso in via straordinaria il contratto di locazione con un conduttore che non aveva fornito, nonostante esplicita richiesta, la polizza che comprovasse la stipula, in conformità coi propri obblighi contrattuali, di un’assicurazione di responsabilità civile. 

La disdetta del locatore faceva seguito alla notifica di difetti riscontrati nell’appartamento, per i quali il conduttore ha richiesto una riduzione della pigione nel contesto di un deposito della pigione e seguente procedura giudiziaria. Riuniti nella fattispecie tutti presupposti dell'art. 257f cpv. 3 CO, ossia una violazione di un dovere di diligenza da parte del conduttore, l'invio di una diffida da parte del locatore, l'inosservanza anche a seguito di una diffida e l'insopportabilità per il locatore di proseguire il contratto, la disdetta straordinaria è stata ritenuta valida. L’Alta corte ha ritenuto in particolare che la violazione del conduttore era da ritenersi grave e la continuazione del rapporto locativo non poteva essere ragionevolmente imposta al locatore. Infine, la richiesta di annullamento della disdetta da parte del conduttore sulla base dell'art. 271 e 271a cpv. 1 lett. a CO è stata respinta.


4A_500/2023 11.04.2024 - Schweizerisches Bundesgericht (bger.ch)


Avv. Patrick Fini