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31 Oct

Il lockdown di locali commerciali imposto a seguito del Covid-19 non costituisce un difetto dell'ente locato.

Secondo la decisione del 12 gennaio 2022 dell'Obergericht di Zurigo (1. Zivilkammer, Geschäfts-Nr.: PD210016-0), un locale commerciale toccato da una misura di chiusura da parte di un'autorità, non presenta alcun difetto, in quanto riguarda l'attività commerciale esercitata dal conduttore e non gli spazi concessi in locazione.

Nella misura in cui il contratto non prevede una promessa del locatore in merito al conseguimento di una certa cifra d'affari oppure che il rischio di chiusura dell'attività commerciale sia in capo al locatore, quest'ultimo non deve rispondere delle conseguenze derivanti dalle misure imposte dallo Stato.

L'Obergericht di Zurigo ha dunque accolto l'appello del locatore contro la decisione di primo grado che aveva ritenuto a priori che l'attività svolta dal conduttore era da ritenersi parte integrante del contratto di locazione.

 

Obergericht Zürich, 1. Zivilkammer, Geschäfts-Nr.: PD210016-0