Il Consiglio Federale, nella seduta del 25 ottobre 2023, ha decretato l'entrata in vigore delle nuove norme tese a contrastare i fallimenti abusivi per il 1° gennaio 2025.
La legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento, approvata dal Parlamento nel marzo 2022, comporterà la modifica di diversi atti normativi, in particolare del CO, della LEF, del CP e della LIFD.
Il Parlamento ha adottato, tra le altre, le seguenti modifiche:
L'abolizione dell'art. 43 LEF ha in particolare come obiettivo quello di evitare che le persone e le società che non corrispondono i crediti di natura pubblica possano continuare a svolgere attività commerciali e causare ulteriori danni alla collettività così come ad altri attori economici. In tal senso, tali debitori, potranno essere oggetto di fallimento e non solo di pignoramento.
Il divieto della retroattività dell'opting out (art. 272a nCO) è teso ad evitare che le persone giuridiche possano continuare con la propria attività più a lungo senza tenere la contabilità e celare ai creditori l’eventuale precarietà della propria situazione finanziaria. Tale obiettivo è altresì perseguito dalla nuova norma prevista dalla LFID.
L’UFRC esaminerà se l’interdizione di esercitare un’attività è incompatibile con le iscrizioni nel registro di commercio. In caso affermativo, ne informerà l’ufficio del registro di commercio, affinché quest’ultimo possa adottare le misure necessarie e, se del caso, cancellare la persona interessata dal registro di commercio (art. 47 lett. e nonché 64a nLCaGi12; art. 928a cpv. 2bis-2quater nCO).
Di seguito i testi di alcune delle norme oggetto di modifica:
Art. 684a CO
1 Il trasferimento di azioni è nullo se la società non esercita più un’attività commerciale, non ha più attivi realizzabili ed è oberata di debiti.
2 Se, in relazione a una notificazione, ha un sospetto fondato di un tale trasferimento di azioni, l’ufficio del registro di commercio intima alla società di produrre l’ultimo conto annuale firmato e, se la società ha designato un ufficio di revisione, l’ultimo conto annuale verificato. Se la società non dà seguito alla richiesta o se il conto annuale conferma il sospetto, l’ufficio del registro di commercio rifiuta l’iscrizione.
3 È fatto salvo l’articolo 934.
Art. 727a CO
2 ... La rinuncia vale soltanto per gli esercizi futuri e deve essere notificata all’ufficio del registro di commercio prima dell’inizio dell’esercizio.
2bis All’iscrizione della rinuncia nel registro di commercio deve essere allegato il conto annuale dell’esercizio annuale precedente
Art. 787a CO
Le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia alla cessione di quote sociali di società oberate di debiti senza attività commerciale e senza attivi realizzabili.
Art. 928b CO
1 L’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio gestisce le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone iscritti nei registri dei Cantoni. ...
2 La registrazione dei dati nella banca dati centrale degli enti giuridici è di competenza dell’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio. ...
3 ... L’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio provvede affinché i dati delle persone fisiche siano gratuitamente accessibili
per la consultazione individuale via Internet.
Art. 11 LEF
[...]
2 Gli ufficiali dei fallimenti sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale tutti i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che essi
o le persone a loro sottoposte constatano nell’esercizio della loro funzione o che sono loro segnalati e in relazione ai quali sussistono concreti elementi di sospetto.
3 Alle stesse condizioni, le persone che operano per l’ufficio dei fallimenti possono inoltre denunciare alle autorità di perseguimento penale i reati perseguibili d’ufficio constatati
Art. 67a cpv. 2 CP
[...]
2 Lʼinterdizione ai sensi dellʼarticolo 67 vieta allʼautore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale o in un’altra funzione da iscrivere nel registro di commercio, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.
At. 112 cpv. 4 LIFD
[...]
4 Se una persona giuridica non ha prodotto i suoi conti annuali secondo l’articolo 125 capoverso 2 lettera a, le autorità fiscali lo comunicano all’ufficio cantonale del registro di commercio entro tre mesi dalla scadenza dei rispettivi termini.
Misure più severe contro i fallimenti abusivi dal 1° gennaio 2025