Con decisione 5A_590/2020 del 12.04.2021 il Tribunale Federale ha stabilito che un avviso di pignoramento (art. 90 LEF) sottostà ora alle regole generali della notificazione ai sensi dell’art. 34 LEF.
Detto avviso si ritiene pertanto validamente notificato tramite lettera raccomandata. Viceversa, non è quindi più necessaria una notifica qualificata (art. 64 LEF) che resta indispensabile unicamente per la notifica del precetto esecutivo e per la comminatoria di fallimento.
In seguito, il Tribunale federale ha sottolineato che la partecipazione del debitore al pignoramento non sia essenzialmente richiesta. Di transenna, è quindi stata altresì riconosciuta l’applicabilità della finzione della notifica dell’avviso di pignoramento. Conseguentemente, nella misura in cui l’avviso non è stato ritirato, questo si considera notificato l'ultimo giorno del periodo di giacenza di sette giorni.
In ogni caso, quale presupposto all’applicazione della finzione della notifica resta necessario che il debitore destinatario debba aspettarsi una comunicazione. In tal senso, è stato rilevato che il debitore che non si è precedentemente opposto al precetto esecutivo è tenuto in ogni caso ad aspettarsi ulteriori avvisi dell’ufficio d’esecuzione.