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10 Oct

Il Tribunale Federale, con Sentenza 5A_907/2021 del 20.04.2022 destinata alla pubblicazione, si è espresso, nell’ambito di un sequestro, in merito alla pignorabilità di una prestazione di libero passaggio.

In particolare, secondo l’art. art. 92 cpv. 1 cifra 10 LEF non sono pignorabili i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale.

Nella menzionata decisione, il TF ha statuito che una prestazione di libero passaggio risulta essere esigibile e dunque pignorabile allorquando - cumulativamente - l’avente diritto ha richiesto ed ottenuto il pagamento delle proprie prestazioni su un conto o una polizza di libero passaggio (consid. 6.3.3.).


Sentenza TF 5A_907/2021 del 20.04.2022