Il Tribunale Federale (TF 5A_123/2021 del 23.07.2021), nell'ambito di una procedura di rigetto dell'opposizione, ha avuto modo di chiarire la natura di una transazione giudiziaria in cui veniva fissata la nuova pigione per un ente locato.
A seguito del mancato pagamento della pigione, il locatore ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro il quale è stata interposta opposizione. Successivamente, sulla base della transazione giudiziaria, il locatore ha richiesto in via principale il rigetto definitivo dell'opposizione. Il tribunale ha accolto il rigetto unicamente in via provvisoria. Successivamente il locatore ha ricorso contro tale decisione. L'autorità superiore ha accolto l'impugnativa e ha rigettato l'opposizione in via definitiva. Il conduttore ha interposto ricorso al TF.
Il TF ha innanzitutto ricordato che solamente una sentenza (o una transazione) condannatoria costituisce un titolo di rigetto definitivo, ossia un giudizio in cui un debitore è condannato a pagare una somma determinata o facilmente determinabile. Per costituire un valido titolo di rigetto definitivo, la transazione deve chiaramente obbligare il debitore al pagamento di una certa somma. Il TF ha poi indicato che un'azione di riduzione della pigione (art. 270 e ss. CO) può sfociare in una sentenza (o transazione) costitutiva (c.d. "jugement formateur" o "Gestaltungsurteil").
Gli effetti di tale giudizio si limitano a fissare l'importo dovuto e, dunque, il giudizio stesso non può costituire un titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF bensì semmai, insieme al contratto di locazione, uno dei documenti formanti un titolo di rigetto provvisorio.
Il TF in precedenza aveva lasciato la questione aperta e nella menzionata decisione non ha recepito la dottrina minoritaria secondo cui tali sentenze o transazioni potevano anche essere considerate dei titoli di rigetto definitivi.
Sentenza TF 5A_123 del 23.07.2021