Secondo il TF, nell’ambito di una procedura esecutiva per il pagamento di prestazioni periodiche possono essere fatti valere unicamente i contributi scaduti, ovvero le pretese esigibili al momento della notifica del precetto esecutivo. I contributi di mantenimento futuri non possono dunque essere oggetto della domanda di rigetto dell’opposizione e pertanto, nella determinazione del valore litigioso, una capitalizzazione ai sensi dell’art. 51 cpv. 4 LTF non può trovare applicazione (Sentenza TF 4A_151/2024 del 22.08.2024).
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