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15 Nov

Il 18 marzo 2022 è stata adottata la legge federale sulla lotta contro l’abuso del fallimento, la cui entrata in vigore è stata fissata per il 1° gennaio 2025, che introdurrà in particolare le seguenti nuove misure: 

- Le autorità fallimentari saranno tenute a denunciare alle autorità di perseguimento penale reati in materia di fallimento eventualmente constatati (art. 11 cpv. 2 nLEF);

- Per i crediti di diritto pubblico, come quelli fiscali, sarà in futuro avviata un’esecuzione in via di fallimento (abrogazione dell’art. 43 n. 1 LEF);

- Il termine per corrispondere l’anticipo per l’apertura del fallimento in via sommaria è esteso da 10 a 20 giorni. La decisione di sospensione per mancanza di attivi, oltre ad essere pubblicata, dev’essere anche inviata per posta semplice a tutti i creditori conosciuti (art. 230 nLEF);

- La consegna e l’apertura di invii postali nella procedura di fallimento sarà disciplinata dalla legge (art. 222a nLEF), l’ufficio fallimenti potrà ricevere e leggere la corrispondenza del debitore, quest’ultimo ha diritto ad assistere alla sua apertura;

- Estensione della facoltà di imporre un’interdizione di esercitare un’attività a tutte le persone che ricoprono una funzione iscritta nel registro di commercio, in particolare anche ai procuratori e ai direttori (art. 67a cpv. 1-2 nCP);

- Le interdizioni di esercitare un’attività iscritte nel casellario giudiziale (p. es. in seguito a reati in materia di fallimento) saranno in futuro comunicate all’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio, al Dipartimento federale di giustizia e polizia e infine all’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) (art. 64a nLCaGi);

- L’UFRC, a seguito di detta comunicazione, esaminerà se l’interdizione di esercitare un’attività è incompatibile con le iscrizioni nel registro di commercio. In caso affermativo, ne informerà l’ufficio del registro di commercio, affinché quest’ultimo possa attuare le misure necessarie e, se del caso, cancellare la persona in questione dal registro di commercio (art. 47 lett. e nLCaGI; Art. 61a cpv. 2 nOCaGi; art. 928a cpv. 2bis-2quater nCO);

- Il trasferimento di azioni o di quote sociali sarà considerato nullo se la società è oberata di debiti, non esercita più alcuna attività commerciale e non dispone più di attivi realizzabili (art. 684a e 787a nCO). Il nuovo art. 684a nCO impone agli uffici dei registri di commercio di agire se hanno un sospetto fondato che un trasferimento di azioni sia nullo;

- La rinuncia retroattiva alla revisione limitata (il cosiddetto opting-out retroattivo) sarà vietata (art. 727a cpv. 2 e 2bis nCO);

- Sarà introdotta la possibilità, aperta al pubblico e online, di cercare persone nel registro di commercio (art. 928b nCO);

- Infine, in futuro, le amministrazioni fiscali cantonali saranno tenute a comunicare agli uffici del registro di commercio, se una società non ha prodotto il conto annuale previsto dalla legge (art. 112 cpv. 4 nLIFD).