Nella Sentenza TF 4A_151/2024 del 22 agosto 2024, il Tribunale Federale si è pronunciato in merito a una domanda di rigetto definitivo dell’opposizione. Nella presente fattispecie, il ricorrente sosteneva che il valore litigioso andasse calcolato considerando il valore capitale di una prestazione periodica ai sensi dell’art. 51 cpv. 4 LTF, trattandosi di contributi di mantenimento la cui durata risultava incerta a causa del percorso di studi intrapreso dall’opponente. L’Alta corte ha invece rilevato che nell’ambito di una procedura esecutiva per il pagamento di prestazioni periodiche possono essere fatti valere unicamente i contributi scaduti, ovvero le pretese esigibili al momento della notifica del precetto esecutivo. I contributi di mantenimento futuri non possono dunque essere oggetto della domanda di rigetto dell’opposizione e pertanto, nella determinazione del valore litigioso, una capitalizzazione ai sensi dell’art. 51 cpv. 4 LTF non può trovare applicazione.
Avv. Patrick Fini
4A_151/2024 22.08.2024 (bger.ch)