SVIT TICINO | IMMOBILIA | #2 | GIU. 2023
Un commento alla decisione del TF 6B_510/ 2022 del 31.08.22.
Nella sentenza in oggetto un locatore viene condannato penalmente a seguito di una serie di reati commessi nei confronti del suo conduttore, in particolare a seguito del cambio dei cilindri dei locali d’abitazione.
FATTISPECIE
Il locatore, A., aveva concesso in locazione un appartamento ad un conduttore, B., il quale condivideva i locali con la sua compagna dell’epoca, C. A far tempo da gennaio 2018, A. aveva accettato C. quale co-conduttrice senza che fosse stato stipulato un nuovo contratto di locazione. Nel corso del mese di gennaio 2018, B. si è fisicamente trasferito in un altro appartamento, dando contestualmente regolare disdetta al contratto di locazione per la fine del mese di ottobre 2018, mentre C. ha continuato ad abitare nei locali da sola quale unica conduttrice.
In data 27 ottobre 2018 il locatore, via Whatsapp, ha disdetto con effetto immediato il contratto di locazione in essere con la conduttrice C. Due giorni prima di tale comunicazione, il locatore aveva già incaricato un artigiano di sostituire i cilindri dell’appartamento. Il medesimo giorno della disdetta, i cilindri dell’ente locato sono poi stati effettivamente sostituiti. Alla conduttrice è stato impedito di poter entrare nell’appartamento dal 27 ottobre 2018 fino al 15 novembre 2018. Inoltre, a seguito della sostituzione dei cilindri, il locatore ha incaricato un terzo di eseguire una serie di fotografie all’interno dell’appartamento.
Con atto d’accusa del 23 ottobre 2019, il Ministero Pubblico di Zurigo-Limmat ha imputato al locatore la violazione di diversi disposti penali:
- falsità in documenti (art. 251 CP), per aver falsificato la firma di B. sul contratto di locazione;
- per coazione (art. 181 CP), a seguito dell’impedimento alla conduttrice C. di entrare negli spazi locati, costringendola a pernottare presso il suo posto di lavoro e dalla vicina di casa; e
- violazione della sfera segreta e privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art. 179quater CP), per aver richiesto ad una terza persona di eseguire delle fotografie nel frigo della conduttrice e nel suo bagno.
Il 23 gennaio 2020, il Tribunale distrettuale di Zurigo ha dichiarato il locatore colpevole dei reati sopracitati e lo ha condannato ad una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da 150 franchi, sospesa per un periodo di prova di tre anni. Statuendo sul ricorso del locatore imputato, il Tribunale cantonale di Zurigo ha in seguito parzialmente accolto il ricorso, prosciogliendolo dall’accusa di falsità in documenti, ma confermando gli altri capi d’accusa e riducendo la pena a 150 aliquote giornaliere da 30 franchi, sempre sospesa per un periodo di prova di tre anni.
L’imputato è in seguito insorto contro la sentenza presso il Tribunale federale, chiedendo il proscioglimento di tutti i reati.
CONSIDERAZIONI
Il Tribunale Federale ha inizialmente chiarito che, diversamente da quanto sostenuto dal locatore nei gradi precedenti, tra le parti, ossia tra A. e C., vi era un valido contratto di locazione, concluso in forma orale. Il locatore ha innanzitutto contestato di aver commesso una coazione ai sensi dell’art. 181 CP per aver reso impossibile alla conduttrice l’accesso all’appartamento da lei locato.
Il proprietario dell’immobile ha argomentato che non vi era da parte sua alcuna intenzione di commettere una coazione e che tale agire era giustificato dalla volontà di proteggere la sua proprietà dal cane della conduttrice che in precedenza aveva già danneggiato l’ente locato, nonché dal fatto che non era a conoscenza dell’illegalità della sua azione. Il locatore ha inoltre sostenuto di aver rescisso il contratto senza preavviso sulla base dell’art. 257f cpv. 4 CO, a seguito del danneggiamento dell’ente locato da parte del cane della conduttrice.
Il Tribunale Federale ha tuttavia respinto le sue argomentazioni. L’Alta Corte ha infatti ritenuto che la conduttrice, impedita dall’accedere all’appartamento e costretta a dormire presso il suo posto di lavoro e dalla vicina di casa, fosse stata illecitamente limitata nella sua libertà d’azione e che il locatore era a conoscenza dell’illegalità delle sue azioni. Quest’ultimo punto risultava, oltre che dagli scambi di messaggistica con l’artigiano incaricato di sostituire la serratura, anche dal fatto che il locatore era proprietario di diversi immobili a reddito oltre che cognito del diritto di locazione, e come tale non poteva ignorare i diritti della conduttrice. Il locatore non ha nemmeno dimostrato che la sua proprietà fosse in qualche modo messa direttamente in pericolo dalla conduttrice e che avesse agito sulla base di un errore, ragione per cui il Tribunale Federale ha confermato l’imputazione di coazione.
Per quanto concerne l’accusa di violazione della sfera segreta e privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art. 179quater cpv. 1 CP), il Tribunale cantonale zurighese ha ritenuto adempiuto tale reato in quanto il locatore aveva incaricato una terza persona di effettuare delle fotografie dell’interno del frigorifero e del bagno dell’appartamento della conduttrice. L’Alta Corte ha ricordato che sussiste un reato ai sensi dell’art. 179quater cpv. 1 CP quando una persona osserva tramite un apparecchio di registrazione, o registra su un supporto di immagini, un fatto della sfera segreta o un fatto della sfera privata di un’altra persona, non facilmente accessibile a tutti e senza il consenso di quest’ultima. Tuttavia, non ritenendo complete le considerazioni giuridiche della sentenza cantonale in merito, in particolare non essendo chiaro di quale atto previsto dal disposto penale in oggetto il locatore si sia reso perseguibile quale autore – e non unicamente quale mandante o istigatore –, il Tribunale Federale ha accolto il ricorso su questo punto.
In conclusione, il Tribunale federale ha confermato la condanna del locatore per coazione, ma ha rinviato all’istanza inferiore il gravame per una nuova valutazione in merito alla violazione della sfera segreta e privata mediante apparecchi di presa d’immagini.
COMMENTO
Il Tribunale Federale, nella menzionata decisione che ha esaminato i fatti sotto il profilo penale, ha confermato che il locatore che sostituisce i cilindri di un conduttore, impedendo a quest’ultimo di entrare nell’ente locato per una ventina di giorni, commette il reato di coazione. Tale comportamento supera il livello tollerabile della limitazione della libertà d’azione di una persona. Sempre secondo l’Alta Corte, il locatore doveva in particolare ritenere di aver agito illecitamente nella misura in cui era proprietario di molti immobili e nel corso della procedura ha in più occasioni indicato di essere cognito del diritto della locazione.
Giova qui ricordare che il locatore, al fine di evitare possibili conseguenze penali (coazione e violazione di domicilio in primis), per poter legittimamente sostituire i cilindri all’ente (già) locato deve prima ottenere una decisione giudiziaria esecutiva e cresciuta in giudicato (in genere un decreto di sfratto).
Il locatore deve anche agire con prudenza quando è confrontato con i beni di proprietà del conduttore di un locale abitativo, in quanto le disposizioni su beni (vendere o portare in discarica il mobilio), per quanto eseguite successivamente all’ottenimento di un decreto di sfratto, potrebbero anch’esse configurare dei reati penali, come p. es. un’appropriazione semplice o un danneggiamento. Anche in tale contesto è dunque necessario procedere preventivamente in via giudiziaria al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni (deposito presso terzi, autorizzazione alla vendita o alla distruzione, ecc.).
Avv. Patrick Fini
Articolo pubblicato in: IMMOBILIA, #2, giugno 2023, pag. 14, edito da SVIT TICINO