Decisione Tribunale federale (4A_61/2023 del 25 giugno 2024): sentenza non motivata, quando inizia a decorrere il termine per l’azione di disconoscimento del debito?
Il Tribunale federale si è pronunciato su un tema di rilievo pratico: il termine di 20 giorni per promuovere l'azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) decorre dalla notifica del dispositivo della decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione, e non dalla notifica della decisione motivata.
Tale sentenza mette chiarezza su tale aspetto. Infatti, secondo alcuni tribunali della Svizzera tedesca e parte della dottrina, il termine di 20 giorni per l'azione di disconoscimento del debito decorreva dalla notifica del dispositivo della decisione di rigetto provvisorio. Al contrario, per alcuni tribunali romandi e un'altra corrente dottrinale, il termine iniziava dalla notifica della decisione motivata.
Il rigetto provvisorio dell’opposizione è di natura esecutiva, mentre l’azione di disconoscimento riguarda il diritto materiale. Il termine di 20 giorni per promuovere l'azione di disconoscimento del debito è un termine perentorio della LEF, la cui inosservanza non comporta la perdita del diritto materiale, ma unicamente la perdita del diritto nella procedura esecutiva pendente.
A differenza di quanto avviene per i mezzi di impugnazione, non è necessario attendere la motivazione scritta per poter promuovere l’azione di disconoscimento.
Di conseguenza, il debitore è tenuto a promuovere l'azione ex art. 83 cpv. 2 LEF entro 20 giorni dalla notifica della sentenza non motivata.
Infine, il Tribunale Federale ha ricordato che a partire dal 1° gennaio 2025, le azioni della LEF che devono essere promosse davanti a un giudice saranno tutte soggette alle sospensioni previste dal CPC (in virtù del rinvio dell’art. 56 cpv. 2 LEF, cfr. art. 145 cpv. 4 CPC).
Questa giurisprudenza acquista particolare importanza con la revisione del CPC in vigore dal 1° gennaio 2025, che prevede che il giudice notifichi di regola la decisione senza motivazione scritta (art. 239 cpv. 1 CPC).
Avv. Patrick Fini