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Avv. Patrick Fini
04 Oct

Nella Sentenza 5A_245/2024 del 29 agosto 2024, il Tribunale Federale si è espresso in merito al rifiuto da parte dell’ufficio d’esecuzione di una richiesta di non divulgazione a terzi circa l’esistenza di una procedura esecutiva ex art. 8a cpv. 3 lett. d LEF. 
La ricorrente, in qualità di debitrice, ha ritenuto ingiustificata la decisione dell’ufficio di esecuzione di continuare a divulgare una procedura esecutiva in quanto l'importo era stato corrisposto. L’Alta corte ha evidenziato che per decidere riguardo a una possibile divulgazione a terzi di un’esecuzione in cui il debito è già stato saldato, occorre far riferimento alla data in cui è stato notificato il precetto esecutivo e non a quella in cui è stata inviata la domanda d’esecuzione. Pertanto, se l’escusso dimostra, fornendo una prova sufficiente, di aver estinto il debito prima che gli sia stato notificato il precetto esecutivo, ha diritto a che l’ufficio d’esecuzione non dia notizia a terzi della procedura esecutiva in questione.


Avv. Patrick Fini